5-02-2008 17:13

Lo Statuto

 


STATUTO

DI

AMBIENTE E/ È VITA

Associazione di Promozione Sociale - APS

 

APPROVATO DAL CONGRESSO NAZIONALE

IN DATA 11giugno2022

 

 

COSTITUZIONE E SCOPI

 

 Art. 1 | Denominazione

Ambiente e/è Vita è un’associazione a diffusione nazionale. É costituita l'associazione, Ente del Terzo Settore (ETS), denominata "Ambiente e /è Vita APS", Associazione di Promozione Sociale.

L’Associazione usa la denominazione di "Associazione di Promozione Sociale" o l’acronimo "APS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico e ETS o la locuzione Enti del Terzo Settore in conformità alla normativa vigente.

L’associazione utilizza altresì nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico la locuzione "Organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo equivalente "ONLUS".

L’associazione è autonoma, apartitica ed ha come logo un trifoglio a forma di cuore in verde, giallo e blu all’interno del quale insiste la scritta “Ambiente e/è Vita” in verde e blu.

 

Art. 2 Sede, rappresentatività e durata

Ambiente e/è Vita ha sede legale a Roma. L'eventuale variazione della sede all'interno dello stesso comune capoluogo potrà essere decisa con delibera del Consiglio Direttivo e non chiederà formale variazione del presenta Statuto. Anche l’eventuale modifica della denominazione sociale potrà essere decisa dal Consiglio Direttivo. É inoltre possibile istituire sedi secondarie, previa delibera del Consiglio Direttivo.

L’Associazione non ha fini di lucro, persegue in modo esclusivo finalità di solidarietà sociale, non distribuisce né direttamente né indirettamente utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ETS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura, impiega gli utili o gli avanzi di gestione esclusivamente per le attività istituzionali e di quelle ad esse connesse, è presente sull’intero territorio nazionale  con proprie sedi territoriali, ha durata a tempo indeterminato  e può essere sciolta solo a seguito di delibera del Congresso nazionale, assunta a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

Qualsiasi decisione in merito allo scioglimento ed alla destinazione del patrimonio dì Ambiente e/è Vita dovrà essere presa dal Congresso nazionale con il voto favorevole di almeno i 3/4 del suoi componenti.

In caso di scioglimento, il patrimonio dell’associazione, dedotte le passività, verrà devoluto ad altri Enti del Terzo Settore secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia e nello specifico, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 comma 1 del d.lgs. 117/2017.

Nelle more dell’istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) dovrà essere richiesto parere all’Organismo di controllo normato ai sensi dell’art. 148 comma 8 del DPR 917/86 in combinato disposto con l’art. 8 comma 23 dei Decreto Legge n. 16/2012 convertito nella Legge n. 44/2012.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e/o riserve ai soci.

In caso di scioglimento del rapporto associativo per qualsiasi ragione e motivo, il socio non ha diritto di pretendere quota alcuna del patrimonio sociale né la restituzione della quota associativa.

 

 Art. 3 Finalità e attività di interesse generale.

Ambiente e/è Vita assume la forma di associazione (non riconosciuta, non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più delle seguenti attività di interesse generale di cui all’art.5 del D. Lgs.117/2017 e s.m.i. così come specificato nelle lettere del medesimo:

   d) educazione, istruzione e formazione, professionale ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché' le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

    e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle   risorse naturali, con   esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;

    f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, e s.m.i.;

   h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

   i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

  k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

  l)  formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto   della   povertà educativa;

  n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e s.m.i.;

  s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e s.m.i.;

  y) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni; in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi.

  z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

 

Art.4 Modalità per il raggiungimento delle finalità

Premesso che per Ambiente e/è Vita “l'Uomo è al centro del sistema Ambiente”, le finalità prioritarie sono identificate e configurabili nei seguenti punti:

·        la conservazione della natura, la difesa dell''ambiente, la salvaguardia delle culture locali, la valorizzazione delle tradizioni popolari, la riscoperta e il recupero della "memoria" antropologica;

·       la tutela e la valorizzazione del territorio in tutti i suoi aspetti (ecologico, paesaggistico, archeologico, artistico, architettonico, storico, sociale) e in tutte le sue potenzialità (economiche, turistiche, sportive, di fruizione del tempo libero), contro qualsiasi forma di degrado.

In ragione di quanto espresso l’Associazione per il perseguimento delle finalità di istituto di cui all’art.3 del presente  Statuto articola le sue attività per mezzo di  campagne d’informazione e sensibilizzazione, modelli di partecipazione e concertazione con le comunità e la collettività, attivazione di progetti e realizzazione di materiale promo-pubblicitario misure di informazione e formazione, attività di educazione formale ed informale e di sensibilizzazione ambientale, promozione di iniziative nei diversi settori economici, articolate nella seguente formule:

·       attività di studio e di ricerca scientifica, digitalizzazione ed innovazione tecnologica, svolgimento di corsi, seminari, convegni di studio e di divulgazione, progetti di ricerca nelle materie dedicate;

·       iniziative marginali, strumentali, editoriali e giornalistiche: pubblicazione di libri e periodici diffusione libreria, di produzione di materiale audiovisivo e gestioni emittenti radio e televisive;

·       attività di sensibilizzazione ed informazione ambientale, educazione ambientale nelle scuole di ogni ordine e grado e partecipazione collettiva alle decisioni in materia ambientale;

·       attivazione di agorà di confronto pubblico, organizzazione di seminari, sessioni di confronto tavoli di concertazione, dibattiti, convegni attinenti allo scopo sociale;  

·       avviare modelli di gestione pattizia di beni collettivi sul modello della piena inclusività sociale e di partecipazione diffusa anche attraverso il sistema delle procedure negoziali ambientali su base volontaria;

·       manifestazioni rivolte al pubblico più vasto: mostre, spettacoli, feste, manifestazioni propagandistiche, stand espositivi;

·       iniziative di volontariato e di intervento sociale rivolte alla tutela ed alla salvaguardia del territorio: offerta di servizi e gestione di strutture utili alla vita comunitaria, individuazione e creazione di possibilità di lavoro;

·       iniziative per il tempo libero e la promozione del turismo responsabile: feste popolari e spettacoli, viaggi, escursioni, visite guidate, campeggi, sport non competitivo;

·       partecipazione a congressi nazionali ed internazionali, relazioni e contatti permanenti con personalità e associazioni dedite a finalità simili;

·       promozione di comitati e gruppi di lavoro che agiscano secondo specifici settori di competenza e di attività anche in forma cooperativa;

·       gestione di are naturali protette, oasi naturalistiche, aree e strutture di recupero, cura e protezione della fauna, siti di interesse comunitario ( Rete Natura 2000) e   zone di Importanza naturalistica e storico culturale, parchi urbani a suburbani e relative strutture, nel quadro dalle leggi regionali, nazionali e internazionali vigenti;

·       attività di formazione prevenzione e di intervento di protezione civile ed ambientale;

·       attività di controllo e monitoraggio, recupero e bonifica del territorio, realizzare iniziative e campagne di monitoraggio e sensibilizzazione, anche con il coinvolgimento diretto di volontari e cittadini ad esempio attraverso la Citizen science in difesa dell'ambiente, del territorio. del paesaggio e della natura, del suolo e riguardo i cambiamenti climatici;

·       promuovere e gestire attività di formazione, prevenzione e d'intervento in emergenza in ambito di protezione civile;

·        promuovere progetti, programmi e convenzioni  per la conservazione e lo sviluppo sostenibile e competitivo  di grandi sistemi territoriali e ambientali ;

·        stipulare  e sottoscrivere  convenzioni con enti pubblici e privati, partecipare a bandi, gare pubbliche, concorsi a ogni altra modalità prevista dalla legge;

·        gestire e collaborare al funzionamento dei Centri di Educazione Ambientali  e  similari;

·       opere di sensibilizzazione dei pubblici poteri. Denunce ed esposti alla magistratura, costituzione di parte civile nei giudizi civili, amministrativi e contabili,  petizioni, proposte di legge di iniziativa popolare, manifestazioni di civile protesta ed ogni altro strumento previsto dalla normativa vigente;

Le attività di interesse generale di cui all'art.3  del presente statuto potranno altresì essere svolte  attraverso le seguenti ulteriori azioni, forme e modalità: raccogliere fondi nelle forme consentite dalle disposizioni di legge; favorire Io sviluppo di imprese sociali; partecipare o concorrere alla costituzione di fondazioni associazioni, società di capitali, consorzi, comunque volti al perseguimento degli scopi statutari; supportare la nascita e lo sviluppo di start up sociali e tecnologiche, coworking e fab lab a tematica ambientale, imprese giovanili, spin off e start up scolastiche e universitarie; stipulare con enti pubblici e privati contratti e convenzioni per lo svolgimento delle proprie attività; compiere operazioni bancarie nonché richiedere sovvenzioni, fidi, contributi e mutui. Può, inoltre, con delibera del Consiglio direttivo, aderire, stringere alleanze, rapporti, stipulare accordi di collaborazione con altre organizzazioni italiane ed estere che perseguano finalità analoghe, in tutto o in parte.

 

Art.5 Attività Diverse

L’associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti dall’ apposito Decreto ministeriale.

La loro individuazione potrà essere successivamente integrata e modificata da parte da parte del Consiglio direttivo in forma ordinaria  .

L’associazione può esercitare, a norma dell’art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

 

Art. 6| Volontari e attività di Volontariato

I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell’Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, cha svolgono la loro attività in modo non occasionale.

L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dall’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l’attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio direttivo con apposita delibera, fatte salve la specifiche previsioni di cui al d.lgs. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni.

La qualità di volontario è incompatibile  con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolga la propria attività volontaria.

   

Art. 7 Personale.

L’associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura ai sensi dell’articolo 16 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

 

Art. 9 Soci

Sono soci di Ambiente e/è Vita  le persone fisiche regolarmente iscritte all’associazione .

Per le sue attività l’Associazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri soci e di coloro che ricoprono cariche associative.

E’ garantita piena libertà di iscrizione.

Le categorie di soci sono:

1.     socio ordinario ;

2.     socio sostenitore;

3.     socio junior;

I soci junior, ovvero di età inferiore a 18 anni, potranno esercitare il loro diritto di iscrizione attraverso la firma genitoriale o di chi ne esercita la potestà  e saranno annotati su  apposito registro previo consenso dei genitori o di chi ne fa legalmente le veci.

I soci junior possono versare liberamente la quota sociale e possono partecipare all’attività dell’associazione con l’assenso dei genitori e di chi ne fa legalmente le veci.

La partecipazione dei soci junior alla vita associativa e paritaria e garantita  ed inoltre per la funzione  di voto si stabilisce che il relativo esercizio è attribuito ex lege agli esercenti la responsabilità genitoriale sugli stessi.   

 In applicazione dei principi inderogabili di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza, in ossequio al principio costituzionale dell’equilibrio di genere, tutti gli associati  possono essere eletti negli organismi sociali.  

In applicazione all’art 24 comma 1  del  d.lgs. 117/2017  hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.

Il voto può esprimersi anche per delega secondo   quanto specificatamente previsto dall’art.24 comma 3 del  d.lgs. 117/2017 e successive modificazioni e integrazioni.

L’iscrizione comporta l’accettazione delle norme del presente Statuto ed il versamento della quota associativa annuale. Pur esistendo varie categorie di associati con diverse caratteristiche   si garantisce una disciplina uniforme del rapporto associativo, non incidendo esse sui diritti dei soci. È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. La quota è intrasmissibile e non rivalutabile.

La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio direttivo che deciderà sull’accoglimento o il rigetto dell’ammissione, entro il termine di 60 giorni.

La delibera del Consiglio direttivo  sull’accoglimento va comunicata all’associato e annotata sul libro dei soci. Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato par iscritto entro 60 giorni, specificandone i motivi e verrà annotata nel libro soci. L’interessato potrà presentare ricorso entro i successivi 60 giorni al Collegio dei Probiviri, la quale si pronuncerò in modo definitivo nella sua prima convocazione utile.

La qualità di socio sì perde:

        per recesso, tramite presentazione di dimissioni scritte al Consiglio direttivo;

        per morosità nel pagamento della quota associativa;

        per esclusione;

        per morte.

Le esclusioni sono decise dal Consiglio direttivo,  dandone immediata comunicazione scritta al socio. Perdono la qualità di socio per esclusione i soci che tengano condotte o comportamenti in contrasto coi principi e le finalità dell'associazione, dalle norme statutarie, delle delibere degli Organi associativi  o che ne danneggino gravemente l’immagine e gli obiettivi sociali.

Il socio escluso ha 60 giorni di tempo per fare ricorso Collegio dei Probiviri che si pronuncerà alla prima seduta utile.

La perdita, per qualunque causa, dalla qualifica di socio comporta in ogni caso l’automatica decadenza dalle cariche sociali alle quali siano stati precedentemente eletti.

 

Art. 10  Diritti e doveri dei soci

Tutti i soci hanno uguali diritti:

          essere informati su tutte la attività e iniziative, nonché di usufruire di tutte le strutture, dei servizi e delle prestazioni realizzate dall’associazione;

          avere elettorato  attivo e passivo anche per il tramite del propri rappresentanti eletti  negli organi;

          recedere dall'Associazione.

I soci hanno diritto a consultare Libri sociali previa specifica istanza da inoltrare al Consiglio direttivo  almeno 20 giorni prima della data della consultazione medesima.

I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello Statuto, dagli eventuali regolamenti e delle deliberazioni assunte dagli Organi Sociali.     

 

 Art. 11 Organi Sociali

Gli Organi Sociali di Ambiente e/è Vita sono:

1.     Congresso nazionale;

2.     Presidente nazionale;

3.     Il Consiglio direttivo;  

4.     Organo di Controllo;

5.     Revisore Legale dei Conti;

6.     Collegio dei Probiviri;

 

Art 12 Congresso Nazionale

Il Congresso nazionale è il massimo organo deliberante dell’Associazione.

E’ convocato almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio e tutte le volte che il Presidente nazionale lo ritenga opportuno o ne facciano richiesta almeno un decimo (1/10) degli iscritti.

Il congresso è convocato  tramite affissione presso la sede legale e sul sito associativo con preavviso di almeno 10 giorni.

E’ contemplata anche la possibilità di convocazione telefonica e tramite e-mail.

La convocazione deve contemplare il giorno, l’ora, la sede della seduta, l’ordine del giorno coi punti oggetto del dibattimento, nonché la data dell’eventuale seconda convocazione, che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima.

La riunione assembleare potrà avvenire anche per mezzo dell’utilizzo delle nuove modalità telematiche (su piattaforma web) purché sia garantito il tracciamento della presenza e assicurato il diritto di voto.

Le deliberazioni del Congresso nazionale sono prese, in prima convocazione, a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati più uno (50% +1)

In seconda convocazione la deliberazione è valida a maggioranza dei voti  qualunque sia il numero degli intervenuti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano le loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.

Il Congresso nazionale ha i seguenti compiti:

-in via ordinaria:

        discutere, definire e approvare il progetto associativo;

        eleggere il Presidente Nazionale;

        eleggere il Consiglio direttivo;

        eleggere il Collegio dei Probiviri;

        approvare il bilancio.

-in via straordinaria:

        modificare lo statuto;

        deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio.

In seduta straordinaria il Congresso approva lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) degli eventi diritto.

In seduta straordinaria il Congresso approva la modifica dello statuto a maggioranza dei voti con la presenza di almeno il 20% degli associati.

Il Congresso nazionale, inoltre, stabilisce le linee programmatiche e operative dell’Associazione.

Al Congresso nazionale partecipano:

          tutti i soci, se regolarmente iscritti, con diritto di parola e di voto ;

Il voto può esprimersi anche per delega secondo  quanto specificatamente previsto dall’art.24 comma 3 del  d.lgs. 117/2017 e successive modificazioni e integrazioni così come indicato nell’art.9 del presente Statuto.

 

Art 13 Consiglio direttivo  

 Fanno parte del Consiglio direttivo  i membri eletti dal Congresso in numero da 5 a  11 componenti.

Il Consiglio direttivo dura in carica 4 anni.  

Il Consiglio direttivo  si riunisce almeno quattro volte all'anno ed è il massimo organo di direzione politica  tra un Congresso nazionale e l’altro.

Il Consiglio direttivo  è convocato e presieduto dal Presidente nazionale, che ne fa parte di diritto e, in caso di sua assenza, da persona appositamente designata dal Consiglio medesimo

Il Consiglio direttivo è convocato  qualora lo richieda un numero di iscritti  che rappresenti almeno 30% della base associativa.

La convocazione deve contemplare il giorno, l’ora, la sede della seduta, l’ordine del giorno coi punti oggetto in discussione  nonché la data dell’eventuale seconda convocazione che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima.

Il Consiglio  direttivo è validamente costituito con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti,

Le deliberazioni  del Consiglio direttivo sono prese a maggioranza del presenti, e in caso di parità il voto del Presidente nazionale vale doppio.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare agli atti assieme al verbali del dibattito, appositamente sottoscritto dal Presidente nazionale e dal Segretario del Consiglio direttivo. Le delibere assembleari rimangono affisse nei locali dell’Associazione durante i dieci giorni  successivi.

Il Consiglio direttivo elegge al suo interno il Direttore Generale, che assume il compito di Segretario verbalizzante.

Il Consiglio direttivo ha i seguenti compiti:

·       applicare la delibere del Congresso nazionale;

·       approvare le operazioni contrattuali di natura immobiliare e mobiliare, richiedere mutui ipotecari, fideiussioni, leasing e affidamenti bancari;

·       autorizzare la costituzione delle sedi territoriali regionali;

·       deliberare, su proposta del Presidente nazionale, lo scioglimento degli Organi regionali;

·       nominare a revocare i componenti della Segreteria nazionale e determinarne le modalità di funzionamento;

·       modificare e/o adeguare la denominazione sociale alla sopravvenienze normative ed  amministrative, la sede legale;

·       nominare l'Organo di controllo;

·       controllare l’applicazione e il rispetto dallo Statuto;  

·       assumere personale dipendente, stipulare contratti di lavoro, conferire mandati di consulenza;

·       predisporre il bilancio consuntivo e preventivo da sottoporre all’approvazione del Congresso nazionale;

·       stabilire le quote sociali annuali e il termine ultimo per il loro versamento;

·       deliberare in merito alle domande di adesione di nuovi soci;  

·       deliberare in merito alla esclusione dei soci;

·       deliberare sulla realizzazione di attività diverse secondo quanto normato dall’art.5 del presente Statuto;  

·       deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell’art.28 del Codice del Terzo Settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;

·       istituire eventuali altre sedi secondarie (sedi territoriali- operative) dell’Associazione;  

·       deliberare la proposta, da approvare in linea definitiva con successiva votazione del Congresso nazionale, di scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio.

 

 Art. 14  Presidente nazionale.

Il Presidente nazionale è eletto dal Congresso nazionale che convoca e presiede.

Il Presidente nazionale rappresenta legalmente l’associazione, promuove e dirige le scelte e le attività operative ed organizzative  ed esegue le delibere del Consiglio  direttivo  di cui fa parte di diritto.

Convoca e presiede gli  organismi dirigenti e ne assicura il regolare funzionamento.

In particolare convoca e presiede il Congresso nazionale e il Consiglio direttivo;

Resta  carica per quattro anni  ed è rieleggibile unicamente per un secondo mandato sino ad un massimo di 8 anni.

Il Presidente nazionale adotta  atti d'urgenza, sottoponendoli entro 15 giorni alla ratifica del Consiglio direttivo

Il Presidente nazionale ha la rappresentanza legale dell’associazione nazionale sia in giudizio cha nel confronti di terzi. La rappresentanza legale e la legittimazione attiva e passiva.

In caso di dimissioni, cessazione delle funzioni o di   non temporaneo impedimento del Presidente Nazionale, nelle more le funzioni saranno svolte dal Direttore generale che, così come disciplinato dall’art.15 del presente Statuto, provvede a convocare il Consiglio  direttivo il quale entro e non oltre 60 giorni dispone  dell’indizione  di un Congresso nazionale per l’elezione del nuovo Presidente nazionale,

 

Art. 15  Direttore generale

Il Direttore generale è eletto dal Consiglio direttivo, di cui fa parte, e ne svolge le funzioni di Segretario verbalizzante.

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