5-02-2008 17:13
Lo Statuto

Art. 1 Costituzione, logo e denominazione È costituita l'Associazione culturale e di volontariato denominata "Ambiente e/è Vita" ONLUS. L'acronimo ONLUS o la locuzione Organizzazione non lucrativa di utilità sociale sarà presente in ogni segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico. L'Associazione è autonoma, apartitica ed ha come logo un trifoglio con petali a forma di cuore, in verde, giallo e blu, racchiuso in un rettangolo all'interno del quale è la scritta "Ambiente e/è Vita ONLUS" in verde e blu.
Art. 2 Sede, rappresentatività e durata L'Associazione ha sede legale in Roma, non ha fini di lucro, persegue in modo esclusivo finalità di solidarietà sociale, non distribuisce né direttamente né indirettamente utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura, impiega gli utili o gli avanzi di gestione esclusivamente per le attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse, è presente sull'intero territorio nazionale con proprie strutture rappresentative, ha durata a tempo indeterminato e può essere sciolta solo a seguito di delibera congressuale, assunta a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto. In caso di scioglimento, il patrimonio residuo dell'Associazione sarà devoluto a fini di utilità sociale o ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. Art. 3 Finalità e attività Premesso che per l'Associazione "Ambiente e/è Vita" l'uomo è al centro del sistema ambiente, le finalità dell'Associazione sono:
Nel perseguire tali finalità, l'associazione promuove ed organizza iniziative d'ogni genere e, tra queste, in particolare:
Per lo svolgimento di tali attività l'Associazione può stipulare convenzioni con le Amministrazioni dello Stato, le Regioni, gli Enti locali, altri Enti pubblici e quanti perseguano attività similari e può avvalersi anche del concorso di soggetti privati. L'Associazione può compiere ogni operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare, che riterrà utile per il raggiungimento dello scopo sociale. Art. 4 Soci Per le sue attività l'Associazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri soci e di coloro che ricoprono cariche associative. I Soci sono ordinari, sostenitori e giovani. Le iscrizioni sono raccolte, su delega della Direzione nazionale, dalle Associazioni regionali o dalle strutture decentrate in assenza di queste. La Direzione nazionale registra le iscrizioni solo ad avvenuto versamento della quota spettante, di norma pari a metà della quota sociale. Tutti i soci sono tenuti al rispetto del presente statuto e del regolamento interno. Al socio possono essere rimborsate soltanto le spese affettivamente sostenute per l'attività svolta, secondo le modalità fissate dal regolamento interno. La qualità di socio si perde automaticamente per dimissioni e per mancato versamento delle quote associative annue. La Direzione nazionale può disporre, in caso di urgenza, l'espulsione di un iscritto per:
All'iscritto espulso è concessa la facoltà di appellarsi al Collegio Nazionale dei Probiviri entro 15 giorni dall'adozione del provvedimento. Il Collegio, entro 30 giorni dal ricevimento del ricorso, deve formulare, motivandole, le proprie determinazioni. Le strutture direzionali e tecniche, pur nel rispetto del principio del volontariato attivo, sono formate da soci i quali potranno essere chiamati a svolgere anche attività di collaborazione retribuita, secondo criteri stabiliti da appositi regolamenti tra le parti. Art. 5 Organi Sociali Gli organi sociali dell'Associazione sono:
le modalità di elezione degli organi sociali elettivi e di approvazione delle deliberazioni degli organi sociali sono stabilite dal regolamento interno. Art. 6 Congresso nazionale Il Congresso nazionale è il massimo organo deliberante dell'Associazione; si celebra di norma ogni quattro anni ed elegge, qualunque sia il numero dei votanti:
Il Congresso nazionale, inoltre, stabilisce le linee programmatiche e operative dell'Associazione, modifica ed approva lo Statuto. Al Congresso nazionale partecipano, se regolarmente iscritti, con diritto di parola e di voto:
Al Congresso nazionale hanno diritto di parola tutti i soci in regola con l'iscrizione. Il Consiglio nazionale adotta su proposta del Segretario nazionale il regolamento per lo svolgimento del Congresso nazionale. Oltre la soglia dei diecimila soci il Congresso può svolgersi per delegati Il Congresso è convocato dal Presidente nazionale. Il Congresso straordinario può essere convocato dal Presidente nazionale su richiesta dei 2/3 del Consiglio nazionale. Art. 7 Presidente nazionale Il Presidente nazionale è garante dei diritti degli associati e del rispetto dei deliberati congressuali, fa parte di diritto del Consiglio nazionale, che convoca e presiede. In caso di dimissioni del Presidente nazionale o di suo non temporaneo impedimento il Consiglio nazionale nomina, su proposta del Segretario nazionale, un Presidente nazionale reggente, il quale entro sei mesi convoca il congresso nazionale straordinario per la elezione del Presidente nazionale. Art. 8 Segretario nazionale Il Segretario nazionale rappresenta legalmente l'Associazione ne indirizza, promuove e dirige le scelte e le attività operative ed organizzative, nell'ambito di quanto deliberato dal congresso nazionale ed esegue le delibere del Consiglio nazionale di cui fa parte di diritto. Amministra il patrimonio sociale dell'Associazione con ampi poteri ordinari. In particolare, gestisce la cassa sociale dell'Associazione e ne è responsabile di fronte al Consiglio nazionale. Il Segretario nazionale può nominare, d'intesa con il Presidente nazionale, uno o più Vicesegretari, delegandogli parte delle proprie funzioni. In caso di dimissioni del Segretario nazionale o di suo non temporaneo impedimento il Consiglio nazionale elegge, su proposta del Presidente nazionale, il nuovo Segretario nazionale. Il Presidente nazionale convoca entro sei mesi il congresso nazionale straordinario per l'elezione del Segretario Nazionale. Art. 9 Direzione nazionale E' l'organo operativo centrale che assiste il Segretario nazionale, nella gestione dell'Associazione secondo le direttive stabilite dal Congresso nazionale. Si riunisce su richiesta del Segretario nazionale ed è formato da 9 membri designati dal Segretario nazionale di intesa con il Presidente nazionale. I suoi componenti fanno parte di diritto del Consiglio nazionale e si struttura in settori organizzativi - tematici. Predispone il regolamento interno e quello congressuale, le relazioni annuali sulle attività svolte dall'Associazione, i documenti programmatici, i bilanci consuntivi e preventivi, da sottoporre all'approvazione del Consiglio nazionale. Art. 10 Consiglio nazionale Il Consiglio nazionale è l'organo direttivo centrale dell'Associazione. Con proprie deliberazioni approva annualmente i bilanci preventivi e consuntivi, valuta, discute e approva le relazioni e i documenti approntati dalla Direzione nazionale, propone le linee programmatiche al Congresso nazionale, approva il regolamento interno e quello congressuale, elegge il Collegio nazionale dei Revisori dei conti e il Collegio nazionale dei Probiviri, stabilisce le quote associative annuali, decide a maggioranza relativa e qualunque sia il numero dei votanti, la federazione all'Associazione di altre associazioni aventi simili fine . E' munito, ove occorra, dei poteri di straordinaria amministrazione, e può in casi urgenti ed indifferibili modificare lo Statuto solo per adeguarlo a previsioni legislative utili al raggiungimento dei fini sociali. E' composto dai Segretari delle Associazioni regionali, da dieci membri eletti dal congresso nazionale e da venti membri nominati dal Presidente nazionale, d'intesa con il Segretario nazionale, fra esperti in materia ambientale, economica, giuridica. Dura in carica 4 anni ed è insediato entro tre mesi dalla data di celebrazione del Congresso nazionale. Art. 11 Collegio nazionale dei Revisori dei conti Il collegio nazionale dei Revisori dei conti assicura la regolarità contabile dell'Associazione e la certifica dinanzi al Congresso nazionale. E composto da tre membri ed elegge un Presidente al suo interno. Art. 12 Collegio nazionale dei Probiviri Il Collegio nazionale dei Probiviri esamina le proposte di adozione di provvedimenti disciplinari nei confronti degli iscritti, avanzate dal Segretario nazionale e dai Segretari regionali e, valutata tutta la documentazione agli atti, delibera in merito. E' composto da cinque membri ed elegge un Presidente al suo interno.
Art. 13 Associazioni regionali L'Associazione opera sul territorio attraverso le associazioni regionali che hanno il compito di concorrere all'attuazione dei programmi e degli indirizzi nazionali nel rispetto delle decisioni degli organi nazionali. Su richiesta di un numero di soci in regola con l'iscrizione non inferiore a trenta, il Presidente nazionale, d'intesa con il Segretario nazionale, autorizza la costituzione dell'Associazione regionale e l'uso della denominazione sociale nella regione. La denominazione sociale delle Associazioni regionali sarà la seguente: Associazione Ambiente e/è Vita - seguito dal nome della Regione. Le associazioni regionali adottano propri atti costitutivi, statuti e regolamenti, regolarmente registrati, previa ratifica della Direzione Nazionale, nel rispetto del presente Statuto e dei regolamenti nazionali, le cui copie conformi devono essere inviate al Segretario nazionale entro un mese dalla costituzione, pena la revoca dell'autorizzazione all'uso della denominazione sociale. Le Associazioni regionali saranno rappresentate legalmente da un Segretario regionale, eletto dall'assemblea costituente l'Associazione regionale, hanno completa autonomia giuridica, fiscale gestionale e patrimoniale e si organizzeranno con strutture locali a livello provinciale,comunale o altro ambito territoriale. Il Segretario regionale è membro di diritto del Consiglio nazionale. Gli organi nazionali non rispondono delle obbligazioni assunte dalle Associazioni regionali. Le Associazioni regionali sono tenute al rispetto delle decisioni assunte dagli organi nazionali. Qualora ciò non avvenga Il Presidente nazionale, d'intesa con il Segretario nazionale può revocare l'autorizzazione all'uso della denominazione sociale. La revoca è possibile anche in caso di evidente inattività o qualora l'Associazione regionale operi in contrasto con lo Statuto nazionale e gli interessi generali dell'Associazione nazionale, o assuma atti, decisioni e posizioni che determinino grave danno all'immagine e alla reputazione dell'Associazione nazionale. La decisione di revoca è inappellabile. Qualora in una Regione non sia costituita un'Associazione regionale, il Presidente nazionale d'intesa con il Segretario nazionale può nominare un Segretario regionale stabilendone poteri e competenze. Art. 14 Entrate Le entrate dell'Associazione sono costituite:
Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili, da donazioni, lasciti o successioni di soci, di terzi, di Enti o società.
Art. 15 Disciplina per l'uso di domini Internet ed indirizzi di posta elettronica. Il dominio http://www.ambientevita.it/ o similari del tipo "com - org - net - cu" possono essere registrati solo dalla Direzione nazionale. La Direzione nazionale autorizzerà ed assegnerà l'uso dei domini per le Associazioni regionali e per le altre strutture territoriali. Per le Associazioni regionali i domini saranno del tipo: www.ambientevita.(nome della regione).it Per le strutture locali i domini saranno del tipo: www.ambientevita.(nome della provincia, del comune, o ambito territoriale).it Gli indirizzi di posta elettronica saranno del tipo: (Provincia, Comune o ambito territoriale)@ambientevita.it
Art. 16 Disposizioni finali Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si rimanda alle norme del Codice Civile.
Norme transitorie Fino alla costituzione delle Associazioni regionali e comunque non oltre sei mesi dalla data di approvazione del presente statuto resta operativa la precedente struttura organizzativa a livello regionale, provinciale e comunale. |