Marzo
di Nino Sospiri
Occorre ricordare che alla sorveglianza
sulle Acque di balneazione, marine e fluviali, è preposto
un apposito Ufficio della Direzione Generale della
Prevenzione del Ministero della Salute, che coordina
le attività svolte da Regioni, dipartimenti Provinciali
delle ARPA e Laboratori secondo uno specifico
Programma. Tale articolato schema di controllo è
disciplinato dal D.P.R. 470/82 e successive modificazioni:
ogni anno, come passo conclusivo, è previsto un
rapporto annuale che sintetizza i dati sulla qualità delle
acque. E' questo l'unico documento ufficiale e attendibile
per stabilire la balneabilità o meno dei diversi tratti
di costa.
L'articolo 18 della Legge 29 dicembre 2000, n. 422 -
modificando le preesistenti disposizioni contenute nel
D.P.R. 8 giugno 1982, n. 470 - introduce condizioni più
restrittive rispetto al testo preesistente per quanto concerne
la percentuale di conformità dei campioni e per
quanto riguarda la necessità di mettere in atto interventi
di risanamento per porre rimedio a situazioni di ripetuto
o rilevante inquinamento. Ad oggi l'applicazione
di tale normativa comporta il divieto di balneazione,
per un intero anno, in zone balneari le cui acque risultano
inquinate a seguito di episodi occasionali e non
ripetuti nel tempo, con ripercussioni negative sulle attività
turistiche.
La finalità del decreto-legge 31 marzo 2003, n. 51, presentato
dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dal
Ministro della Salute di concerto con il Ministro
dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, è di rendere
le suddette zone nuovamente idonee alla balneazione
nella stagione successiva al giudizio di non balneabilità,
a fronte di esito favorevole di due analisi da eseguire nel
mese precedente l'apertura della stagione balneare.
Si tratta di un provvedimento necessario a porre rimedio,
senza nulla togliere agli strumenti di salvaguardia
della salute dei cittadini, con buon senso agli eccessi,
spesso strumentali, di tutela posti in essere dal precedente
Governo.
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